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Multa e reato per chi impiega “in nero” lavoratori stranieri irregolari

Per la Cassazione non è violato il bis in idem poiché le condotte datoriali eludono sia le norme sull’immigrazione che quelle sugli obblighi contributivi e, quindi, ledono beni giuridici diversi: da un lato si violano le norme sull’immigrazione, dall’altro si elude l’assolvimento degli obblighi contributivi.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 12936/2018, a seguito di un ricorso di un datore di lavoro.
Il ricorrente con il ricorso in Cassazione lamentava la violazione del divieto di ne bis in idem in quanto gli erano stati notificati il decreto penale di condanna per la violazione dell’art. 22, comma 12, del d.lgs 286/1998 e la sanzione amministrativa inflittagli attraverso l’ordinanza-ingiunzione.
La difesa riteneva che unico sarebbe il bene giuridico tutelato, vale a dire la tutela del lavoro e la repressione del lavoro sommerso e irregolare; quindi, il concorso apparente di norme sanzionatorie coesistenti riguardanti lo stesso fatto avrebbe dovuto essere regolato alla luce del principio di specialità di cui all’art. 19, comma 1, del d.lgs n. 74/2000, in materia di rapporto tra procedimento amministrativo e procedimento penale, anzichè in base alla norma di cui all’art. 36 bis del d.lgs n. 286/98 applicata dalla Corte territoriale.
Per gli Ermellini, invece, sono diverse le finalità sottese nella fattispecie all’irrogazione della sanzione penale e di quella amministrativa, rispettivamente tramite l’emanazione del decreto penale di condanna e dell’ordinanza-ingiunzione opposta, poiché l’illecito penale e quello amministrativo sanzionavano due condotte diverse che ledono beni giuridici differenti.
Nel primo caso, infatti, il fatto penalmente perseguito era quello dell’avvenuto impiego di lavoratori extracomunitari clandestini e privi del permesso di soggiorno in violazione delle norme sull’immigrazione; nel secondo, invece, l’illecito amministrativo era rappresentato dall’avvenuto impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria per legge.

Cass., Sezione Lavoro, sent. n. 12936/2018

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