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Informativa

Informativa

Con il Decreto Legge n. 132/2014 , convertito in Legge n. 162/2014 , sono state introdotte nell’ordinamento procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo. In particolare, nelle controversie in via stragiudiziale, la risoluzione dei conflitti viene favorita dall’introduzione della procedura di negoziazione assistita da un avvocato mentre, nel contenzioso civile dalla possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria.

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Formazione Professionale

Nella vetrina, alcune delle attività formative a cui l’avv. Capocasa ha preso parte per accrescere la propria competenza professionale.

Avviso alla clientela

In ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d. lgs, 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, si informa la gentile Clientela:

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale delle eventuali controversie insorte;

2. nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero i procedimenti di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori previsti dal d. lgs n. 179/2007 nonché i procedimenti in materia bancaria e creditizia di cui all’art. 128-bis del d. lgs. n. 385/1993 ss. modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio relativo a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;

3. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;

4. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare:

 

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a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso;

b) delle circostanze che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Grottammare, li 20 marzo 2010.

Avv. Roberta Capocasa

In ossequio a quanto previsto dall’art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, convertito dalla L. n. 162/2014, si informa la gentile Clientela:

1) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per tentare la risoluzione in via amichevole della controversia vertente su diritti disponibili e nelle materie non riservate al procedimento di mediazione;

2) che la convenzione di negoziazione conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati è redatta in forma scritta a pena di nullità, e che il termine per l’espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese;

3) che l’accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, e che, quando ha ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 cod. civ., la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

4) che la mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla ricezione o il rifiuto all’invito a stipulare la convenzione può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, co. 1, c.p.c.;

5) che dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, e dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 4, co. 1, D. L. n. 132/2014, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati;

6) che i difensori e le parti sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale;

7) che sulle stesse dichiarazioni e informazioni i difensori e le parti non possono essere tenuti a deporre; si applicano le disposizioni dell’art. 200 c.p.p.; si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’art. 103 c.p.p. in quanto applicabili;

8) che copia dell’accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, ai fini della raccolta dati;

Ai sensi dell’art. 3 del medesimo D.L. n. 132/2014, convertito dalla Legge 162/2014 la negoziazione assistita è obbligatoria in materia di sinistri stradali e nelle cause per il pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro.

Ai sensi dell’art. 6 del medesimo D.L. n. 132/2014, convertito dalla Legge 162/2014, la negoziazione assistita è facoltativa in materia di separazione consensuale dei coniugi, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Grottammare, li 10 febbraio 2015.

avv. Roberta Capocasa

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

ANNO 2015

L’avv. Capocasa, in ossequio al dovere di curare costantemente la propria preparazione professionale ed in assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua, partecipa alle attività di formazione ed aggiornamento previste dal “Regolamento per la formazione permanente” approvato Dal Consiglio Nazionale Forense il 18 gennaio 2007.


 

ANNO 2016

Esonero dalla formazione professionale continua per eventi sismici.


 

ANNO 2017

Esonero dalla formazione professionale continua per eventi sismici.

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